DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE
ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA
Titolo I
ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI
Capo I
Soggetti autorizzati
Art. 1
Persone che possono svolgere l'attività di scorta
1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti.
2. Possono altresì svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali
legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.
2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, è sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.
3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.
3-bis. Le persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.
Art. 2
Rilascio dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del
dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato.
2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore e da un rappresentante, nominato dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana o di un Ente di promozione sportiva riconosciuto.
3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato.
4. L'attestato di abilitazione può essere rilasciato, senza il superamento dell'esame di cui all'art. 3, previa verifica della validità del titolo di guida di cui al comma 1, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto e che dimostrino di aver svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni ciclistiche autorizzate nei due anni precedenti ovvero in almeno dieci competizioni. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività.
Art. 3
Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato per il servizio di scorta
1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile.
2. L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta.
3. Le prove di esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di
ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2.
6. Il rinnovo dell'abilitazione, in ogni caso, è subordinato, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di
scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di
rinnovo sull'attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami, nonché quelle relative alla tenuta dell'archivio degli abilitati.
Art. 3-bis
Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalità e
secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.
2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione ciclistica italiana ovvero da un
ente di promozione sportiva riconosciuto.
3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di tenuta dell'archivio degli abilitati.
Art. 3-ter
Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta
1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis è revocato dal dirigente del Compartimento di
Polizia stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha più i requisiti richiesti per il
suo rilascio.
Capo II
Attrezzatura e dispositivi dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche
Art. 4
Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche
1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.
3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli articoli 5 e 6.
4. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà delle società, delle imprese o delle associazioni di cui all'art. 1, ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o utilizzati a titolo di locazione a nome delle società sportive o delle associazioni o degli enti di cui all'art. 1, comma 1, o dei relativi presidenti.
Possono altresì essere utilizzati veicoli nella disponibilità dei soci delle società o delle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 1, a condizione che essi siano in regola con le norme dello statuto per l'iscrizione e la permanenza del rapporto associativo.
Art. 5
Dispositivi supplementari di equipaggiamento
e di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche
1. I veicoli di cui all'art. 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere
installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3, da impiegarsi come precisato all'art. 7, recanti le scritte "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre
sul tetto ad un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta;
e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza.
2. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.
3. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresì equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo solido e sicuro.
5. Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili.
Art. 6
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:
a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;
d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.
2. Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA
TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.
3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di scorta tecnica.
Art. 6-bis
Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;
c) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;
d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.
2. Il personale di cui al comma 1 quando non è impegnato in servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.
Titolo II
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA
Capo I
Tipologie di scorte tecniche
Art. 7
Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica
1. Fuori dei casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada, deve essere scortata
almeno da:
a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" che, precedendo il primo concorrente, segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della
circolazione;
b) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "FINE GARA CICLISTICA" che, seguendo l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione;
c) due veicoli di cui all'art. 4, comma 2, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri.
1-bis. I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.
2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia effettuata da. un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con un massimo, in ogni caso, di dodici veicoli. Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano
presidiate da persone abilitate di cui all'art. 1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta è ridotto a otto.
Art. 7-bis
Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di "fondo o gran fondo" e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso.
2. Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilità e numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui è presente numeroso pubblico.
Il presidio dei punti sensibili non è necessario se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il pubblico non può invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti.
4. La durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo.
Capo II
Svolgimento dei servizi di scorta tecnica
Art. 8
Posizione dei veicoli di scorta tecnica
1. Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità della carovana sportiva, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonché il transito in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
a) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;
b) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a centro metri;
c) i veicoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), precedono il primo concorrente in gara di almeno duecento metri.
3. Ai fini del presente disciplinare si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque,
superi i 15 minuti. Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed internazionale, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente può essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione stessa. Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed internazionale,
nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente è stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.
Art. 8-bis
Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva
1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-bis, la presenza del personale abilitato deve essere garantita per tutto il tempo in cui è sospesa o limitata la circolazione nonché per almeno i 15 minuti precedenti al transito del veicolo recante il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" e per i 10 minuti successivi al transito del
veicolo recante il cartello "FINE GARA CICLISTICA".
2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del responsabile della scorta di cui all'art. 10, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli utenti della strada e non può trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata
visibilità per gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimità dei predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 m di distanza.
Art. 9
Utilizzo dei dispositivi luminosi
1. Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 5.
Capo III
Obblighi del personale che effettua una scorta
Art. 10
Il responsabile della scorta
1. Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la diretta responsabilità dell'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.
2. Il responsabile della scorta deve avere con sè idonea documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, società o associazioni sportive di cui all'art. 1.
3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con sè l'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 o 3-bis
Art. 11
Obblighi delle persone che effettuano la scorta
1. Tutte le persone che effettuano la scorta con veicoli devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione.
2. Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:
a) i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di cui all'art. 5 siano presenti su ciascun veicolo correttamente installati e perfettamente funzionanti e che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli articoli 6 e 6-bis siano presenti e perfettamente funzionanti;
b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonché quelle rilasciate dagli organi di polizia stradale, siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato;
c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione;
d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;
e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7;
f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che possono svolgere l'attività ai sensi dell'art. 1, che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 7-bis, commi 1 e 2 , previa comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o agli organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all'immediata interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito proseguire il servizio, limitatamente all'effettuazione di un'attività di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d'intesa con il direttore di corsa o con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la circolazione nel pieno
rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attività competitiva su strada.
Art. 12
Modalità di svolgimento della scorta tecnica con veicoli
1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).
4. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6, comma
1, lettera b). In galleria ovvero in condizioni di scarsa visibilità, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non
equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.
6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica, ad una distanza non superiore a cinquecento
metri dal primo concorrente considerato in corsa e a duecento metri dall'ultimo. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.